FATTURA ELETTRONICA E CONTROLLI FISCALI

Con Decreto Direttoriale 89757/2018 del 30/04/2018, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha formalizzato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere. 

Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2019 (salvo rinvii dell’ultimo minuto), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e le relative variazioni dovranno essere documentate mediante fattura elettronica.

In altri termini, le banche dati in uso all’Amministrazione Finanziaria si arricchiscono ulteriormente (rispetto alla mole di informazioni già disponibili al fisco) attraverso una procedura (il Sistema di Interscambio) che coinvolge direttamente l’Agenzia delle Entrate già nella fase di origine del documento digitale rilevante ai fini Iva, ponendosi in funzione di “intermediario” tra il cedente/prestatore ed il cessionario/committente dell’operazione effettuata.

L’utilizzo delle e-fatture. Evidentemente, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate faranno uso istituzionale di tali ulteriori informazioni (quelle contenute nelle fatture elettroniche), ossia ai fini dell’espletamento dei compiti loro affidati dal sistema normativo.

A tali fini, appare interessante il paragrafo 10 del menzionato Decreto Direttoriale 89757/2018, rubricato “Trattamento dei dati”.

In tale contesto emerge chiaramente il ruolo fondamentale, primario cui è improntata la disciplina in commento: al punto 10.4 l’Agenzia assicura il proprio impegno a trattare i dati contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazione “secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza”, con l’esplicitata finalità di controllo della coerenza di tali dati, di supporto degli operatori nella fase di liquidazione dell’IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva.

Viene infine assicurato che solo gli operatori incaricati dei controlli in base alla vigente normativa potranno trattare i dati acquisiti; peraltro, le operazioni di consultazione, analisi ed estrapolazione dei dati saranno soggette a sistematica tracciatura.

Le metodologie di controllo. Ma il Decreto Direttoriale in commento fa un passo ulteriore, cercando di formulare un’ipotesi di utilizzo dei dati contenuti nelle e-fatture, archiviati dal sistema, ai fini degli ordinari controlli, ossia di quelle attività (più articolate ed invasive rispetto ai controlli automatizzati) che Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate svolgono annualmente in base ai programmi assegnati dall’Autorità governativa.

Attualmente, quando l’Amministrazione finanziaria intende attivare un controllo che comporti l’esame delle fatture emesse e ricevute dal contribuente, lo può fare sostanzialmente in con tre modalità:

  • accesso presso la sede del contribuente con contestuale richiesta di esibizione dei documenti contabili e delle fatture;
  • convocazione presso l’ufficio, con invito ad esibire le fatture, ai sensi dell’art. 51, co. 2, n. 2 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32, co. 1, nn. 2 e 8-bis del DPR n. 600/1973;
  • invito a trasmettere le fatture, ai sensi dell’art. 51, co. 2, n. 2 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32, co. 1, co. 1, nn. 2 e 8-bis del DPR n. 600/1973.


I controlli incrociati. Oltre all’acquisizione delle fatture direttamente dal contribuente sottoposto al controllo, ovvero presso il depositario delle scritture contabili, esiste un’ulteriore modalità di acquisizione dei medesimi documenti, generalmente utilizzata dal personale ispettivo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza per finalità di “riscontro esterno”: l’effettuazione di controlli incrociati.

In tale contesto (che peraltro rappresenta l’unica modalità di riscontrare i fatti di gestione posti in essere dai soggetti che hanno distrutto od occultato la propria documentazione contabile, ovvero da aziende truffaldine create ad hoc per perpetrare frodi fiscali), le fatture vengono acquisite presso il cliente o il fornitore dell’azienda o del professionista controllato, nell’ambito dei cc.dd. “controlli incrociati”.

Il “futuro” dei controlli. Come opportunamente chiarito al punto 10.3 del Decreto Direttoriale menzionato, i dati delle fatture elettroniche archiviati dall’Agenzia delle entrate saranno utili anche ai fini di sviluppare i controlli attivati con i poteri dei citati artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 600/1973.

Viene tuttavia precisato che i funzionari incaricati del controllo potranno consultare la nuova banca dati “solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente”.

La motivazione dell’acquisizione “diretta” di tali documenti viene esplicitata nell’esigenza di arrecare “la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente”.

Del resto, è lo stesso art. 6, quarto comma dello Statuto citato che vieta all’Amministrazione finanziaria di richiedere documenti ed informazioni di cui sia già in possesso.

L’“apposita comunicazione”. Nulla dice il Decreto in questione in relazione alle modalità con cui dovrà essere confezionata e resa nota al contribuente tale informazione.

Oltre ai consueti canali informativi (lettera raccomandata, comunicazione mediante posta elettronica certificata) è possibile ipotizzare che venga predisposta un’apposita informativa inserita nell’ambito degli inviti formulati ai sensi dei menzionati artt. 32 e 51.

Nel caso di “attività esterne” (ossia verifiche intraprese con la forma dell’accesso presso la sede del contribuente) un’analoga informativa potrà essere predisposta nella lettera di incarico da notificare al contribuente visitato (nel foglio di servizio per il personale della Guardia di Finanza), implementando, se del caso, l’informativa che viene rilasciata al soggetto ispezionato in ordine ai diritti e obblighi del contribuente sottoposto a verifica.

L’apprezzabile approccio. L’informativa con la quale “preventivamente” l’Amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente l’acquisizione delle sue fatture archiviate nell’apposita banca dati, va accolta con favore.

Trattasi di un approccio apprezzabile, del tutto differente da quanto avviene, ad esempio, con riferimento all’acquisizione delle copie dei conti bancari intestati al contribuente, che avviene a totale insaputa di quest’ultimo, interpellato solo se e quando emergano operazioni per le quali è necessario esperire un contraddittorio.

Sarebbe certamente apprezzabile che anche l’indagine finanziaria venisse sempre comunicata preventivamente al contribuente sottoposto a controllo, in modo tale da consentirgli, se del caso, di disporre di un margine adeguato per approntare le proprie giustificazioni.”